Tutte le donazioni a favore di EMERGENCY sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti indicati dalla legge
EMERGENCY è una organizzazione non governativa e un ETS ai sensi del D.Lgs 117/2017.
Benefici fiscali per le donazioni
Erogazioni Liberali in natura
DM 28.11.19
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28.11.2019 sono state individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta, indicando sostanzialmente come tipologie tutti i beni che possono essere donati senza esclusione alcuna, e sono stati stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità (art. 83, c. 2 D.Lgs. 117/2017).
Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale (per le imprese), l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento.
Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, l’ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra quello normale del bene e quello attribuito alle rimanenze.
Ai fini dell’Iva, le relative cessioni gratuite sono esenti da Iva per effetto dell’art.10 n.12 D.P.R. 633/72.
Legge 166/2016
Resta in vigore la legge 166/2016 (cosiddetta legge antispreco), sono deducibili senza limiti ai fini delle imposte dirette (sono considerati destinazione non estranea all’esercizio dell’impresa; quindi, il costo per il loro acquisto o la loro produzione è interamente deducibile).
I beni rientranti in tale norma agevolativa sono le eccedenze alimentari, i medicinali, gli articoli di medicazione, i prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, i libri e relativi supporti integrativi, e gli altri prodotti elencati e definiti dall’art. 16, c.1 della legge 166/2016.
Possono considerarsi ricompresi nell’ambito applicativo dell’art. 16, c. 1 della L. 166/2016 i beni ivi indicati, a condizione che:
• siano ceduti gratuitamente ai soggetti indicati all’art. 2, c. 1, lett. b) della medesima legge;
• siano ancora astrattamente idonei all’utilizzo;
• non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari.
Non realizzano alcun problema ai fini dell’Iva in quanto i predetti beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, non generando operazioni imponibili.
Modalità operative
– per ogni cessione gratuita deve essere emesso un documento di trasporto;
– il donatore deve trasmettere telematicamente una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, il donatore è esonerato dall’obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15mila euro
– l’ente donatario deve rilasciare al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un’apposita dichiarazione trimestrale, in cui deve essere espresso l’impegno a utilizzare i beni in conformità alle proprie finalità istituzionali.